I principali chiarimenti

    Revoca:

    • dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017 (scadenza del termine per aderire), un’apposita dichiarazione;
    • decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata;
    • a seguito del mancato pagamento della prima o dell’ unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

    Contribuente decaduto prima del 24 ottobre 2016: rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del dl fiscale    (n. 193/2016) a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016 (il contribuente decaduto prima del 24 ottobre 2016 può aderire senza vincoli alla definizione agevolata).

    Accordo di ristrutturazione: può essere rottamato anche il debito già oggetto di un accordo di ristrutturazione stipulato ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter l.fall. da una società assoggettabile a fallimento, previa tempestiva informativa agli enti titolari dei crediti fiscali da rottamare, che valuteranno l’opportunità di modifiche all’atto di transazione sottoscritto.

    Azioni cautelari e/o esecutive: in presenza di verifica di inadempienza, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73, e conseguente pignoramento terzi delle somme di cui alla verifica, non si procede allo svincolo della fattura in quanto trattasi di fase avanzata del procedimento. Questo perché solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.

    Un successivo incontro è stato concordato per il 17 febbraio 2017.

    fonte: eDotto

    Allegati:

    DECRETO LEGGE N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 602 DEL 29 SETTEMBRE 1973