Entro il 7 marzo 2017 i sostituti d’imposta devono inviare ai lavoratori le Certificazioni uniche 2017, che attestano i redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi corrisposti, riferiti all’anno d’imposta 2016.

    Tuttavia, anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate – come anticipato in sede di Telefisco – ha ufficializzato la validità di un chiarimento già fornito in passato con le circolari 6/E del 2015 e 12/E e con il comunicato stampa del 3 marzo 2017,  ha annunciato che: la trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

    Termini presentazione CU

    Così in continuità con quanto in precedenza già precisato e in un’ottica di semplificazione degli adempimenti degli operatori, anche quest’anno due sono le date da tenere a mente per la trasmissione delle Certificazioni Uniche:

    • il 7 marzo 2017 se la CU contiene dati utili per la dichiarazione precompilata;
    • il 31 luglio 2017 se non li contiene.

    La scadenza per la consegna della versione sintetica della certificazione ai lavoratori è, invece, fissata al 31 marzo.

    Correzione eventuali errori e sanzioni

    Tenuto conto delle date suddette, si deve ricordare che con riferimento a quella del 7 marzo, entro il 12 marzo è possibile effettuare un nuovo invio per correggere eventuali errori senza incorrere in sanzioni.

    Analogamente, con riferimento alla scadenza del 31 luglio, le correzioni potranno essere effettuate entro il 5 agosto 2017.

    Da ricordare che per chi non invia le CU o le spedisce in ritardo o con errori è prevista una sanzione di 100 euro per ogni Cu con un limite di 50mila euro, importi che vengono ridotti rispettivamente a 33,33 e 20mila euro, se si pone rimedio entro sessanta giorni dalla scadenza.

    La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito web sono disponibili i software di compilazione e controllo di cui dovranno servirsi i sostituti d’imposta. Il modello da utilizzare è quello “ordinario”, approvato, con le relative istruzioni, con provvedimento del 16 gennaio 2017.

     

     

    fonte: eDotto