Con il definitivo recepimento della direttiva 34/2013/UE per mezzo del Dlgs n. 139/2015, è stata aggiornata la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del Dlgs n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato. Vista la ristretta tempistica introdotta dalla nuova normativa, che ha previsto l’applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2016, ossia ai bilanci chiusi al 31/12/2016, l’Oic ha pubblicato la versione definitiva dei venti standard necessari all’applicazione delle nuove regole in Italia. Le novità e integrazioni rispetto alle bozze, tengono conto delle osservazioni raccolte durante la fase della pubblica consultazione. Nel rivedere i singoli principi contabili, l’Oic ha provveduto anche a fornire la loro declinazione pratica, soprattutto con riferimento ad alcune fattispecie più significative, come, per esempio, i principi generali della rilevanza e della sostanza economica, che sono stati introdotti ex novo nel Codice civile dal Dlgs 139/2015.

    I nuovi principi contabili

    I 20 nuovi principi contabili che l’Oic ha reso definitivi contengono l’insieme di regole necessarie per consentire la corretta stesura dei rendiconti 2016 alla luce delle disposizioni comunitarie, che prevedono meno obblighi per piccole e micro imprese e più obblighi per quelle medio-grandi.

    I principi contabili sono i seguenti:

    – OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
    – OIC 10 Rendiconto finanziario
    – OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
    – OIC 13 Rimanenze
    – OIC 14 Disponibilità liquide
    – OIC 15 Crediti
    – OIC 16 Immobilizzazioni materiali
    – OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
    – OIC 18 Ratei e risconti
    – OIC 19 Debiti
    – OIC 20 Titoli di debito
    – OIC 21 Partecipazioni
    – OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
    – OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
    – OIC 25 Imposte sul reddito
    – OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
    – OIC 28 Patrimonio netto
    – OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
    – OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto
    – OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

    Da segnalare che con l’aggiornamento dei principi contabili sono stati abrogati l’OIC 22 Conti d’ordine e l’OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

    OIC 12 Schemi di bilancio

    Viene eliminata la sezione straordinaria del Conto Economico e l’articolo 2427, numero 13 del Codice civile richiede che l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali siano illustrati nella Nota integrativa. Per esempio, rientrano in tale ambito i picchi non ripetibili nelle vendite oppure gli acquisti e le cessioni di attività immobilizzate. Non essendoci più una sezione straordinaria dove indicare tali avvenimenti, il fine del Legislatore è quello di dare evidenza a quei fatti che, per ammontare o incidenza, risultano eccezionali. Viceversa, il fine di questa specifica informativa ora ricompresa nella Nota integrativa è quello di permettere all’utilizzatore del bilancio di apprezzare il risultato economico al netto di tali eventi di carattere eccezionale e, quindi, non ripetibili nel tempo.

    OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti

    Un aspetto importante su cui l’Oic si è concentrato nella definizione dei nuovi principi contabili è il metodo di valutazione al costo ammortizzato per i crediti, i debiti e i titoli di debito. Le modifiche apportate al Codice civile (art. 2426, numero 8) prevedono che i crediti e debiti siano valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, con riferimento ai crediti si tenga conto del valore di presumibile realizzo. I nuovi principi contabili OIC 15 e OIC 19, rispettivamente dedicati ai crediti e debiti, rendono facoltativo il suddetto criterio per i crediti e i debiti a breve termine, poiché i suoi effetti sono irrilevanti, anche se, però, è necessario dare motivazione della scelta nella Nota integrativa. Quindi, si potrà adottare il criterio del valore di presumibile realizzo per i crediti e il criterio del valore nominale per i debiti.

    OIC 16 Immobilizzazioni materiali

    Con questo nuovo principio contabile sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali, secondo cui le stesse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

    OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

    Con tale principio si stabilisce che l’ammortamento dell’avviamento deve essere effettuato secondo la vita utile, che è stimata in sede di rilevazione iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi. Se dalla stima si determina una vita utile superiore a 10 anni si devono riportare fatti e circostanze oggettive che supportino la stessa stima. In ogni caso, la vita utile di un bene immateriale non può mai superare i 20 anni e tale limite vale anche per i marchi. Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimare la vita utile di un bene, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.

    fonte: eDotto