Con comunicato del 26 settembre 2018, la Corte costituzionale ha reso noto di aver dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte – non modificata dal successivo Decreto Legge n. 87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

    La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Roma, il quale aveva precisato che il contrasto con la Costituzione non veniva ravvisato nell’eliminazione della tutela reintegratoria e dell’integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore, quanto in ragione della disciplina concreta dell’indennità risarcitoria, destinata a sostituire il risarcimento in forma specifica, e della sua quantificazione.

    Ritornando al comunicato, si apprende che per il giudice delle leggi la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

    La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

     

    Fonte: eDotto

     

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