Il contribuente ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza e, quindi, può avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del nuovo regime forfettario, se in possesso dei requisiti di legge.
Questa in sintesi la risposta offerta dall’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello avanzata da una contribuente, che chiedeva delucidazioni circa la libertà di transito dal regime semplificato al regime forfettario.
Scelta per il regime semplificato non vincolante
Nella risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018, l’Agenzia chiarisce ad una contribuente – la quale dall’anno 2015 ha svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata (articolo 18 Dpr 600/1973) senza esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario e che nel 2017 aveva esercitato l’opzione per il regime semplificato, chiedendo se, a partire dal 2018, potesse usufruire del regime forfettario, indipendentemente dalla scelta effettuata l’anno precedente – che la sua scelta non può essere considerata vincolante.
Il comportamento concludente non vincola alla permanenza triennale nel regime semplificato
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la scelta per “comportamento concludente”, fatta nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato e di determinare il reddito secondo i criteri dell’articolo 66 del Tuir, non vincola l’istante alla permanenze in tale regime. Ciò, in quanto si tratta di un regime “naturale” per i contribuenti minori.
Analogamente – si legge nella risoluzione n. 64/E/2018 – non rileva neanche la circostanza che, nel 2017, la contribuente abbia determinato il reddito secondo il “criterio di cassa” poiché si tratta, ugualmente, del regime “naturale” dei contribuenti in contabilità semplificata in presenza dell’opzione di cui all’articolo 18 comma 5 del Dpr 600/1973.
Secondo l’Agenzia, dunque, il vincolo triennale vale solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18 del Tuir, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Pertanto, l’istante può avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfettario se in possesso dei requisiti di legge.
Omessa indicazione dell’opzione è violazione sanzionabile
A conclusione della risoluzione n. 64/E, l’Amministrazione finanziaria ricorda però che la scelta e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta comportano l’obbligo, da parte del contribuente, di comunicare l’opzione, nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata.
In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione, il regime impositivo vale ugualmente ma il contribuente è sanzionabile. Tale violazione però potrà essere sanata tramite il ravvedimento operoso.
Fonte: eDotto
Download Allegati articolo:
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 64 DEL 14 SETTEMBRE 2018
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 600 DEL 29 SETTEMBRE 1973
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 917 DEL 22 DICEMBRE 1986 (TUIR)