Nella legge di bilancio 2017, dopo la conclusione dell’iter parlamentare con l’approvazione definitiva del Senato, sono presenti sia novità che conferme. Dal super-ammortamento del 140 per cento, al rafforzamento dei bonus su ristrutturazioni edilizie, al risparmio energetico e ai lavori antisismici. Quest’anno la legge di bilancio ha vantato un rapido iter parlamentare di approvazione, si tratta di una manovra da 27 miliardi di euro, che si poggia su tre pilastri, gli investimenti pubblici e privati, le pensioni e gli interventi per la famiglia. A questi si aggiungono alcune misure importanti a livello fiscale, in particolare sono rinviati al 2018 gli aumenti Iva introdotti dalla legge di stabilità 2015 e sono soppressi gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 (clausole di salvaguardia). Al via il taglio di 3,5 punti dell’Ires (dal 27,5 al 24%), l’arrivo dell’Iri con aliquota al 24% per le piccole imprese. Cambiano le modalità di determinazione del reddito e del valore della produzione netta per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, dal criterio di competenza si passa al criterio di cassa.

    Bonus per la casa

    La legge di bilancio per il 2017 rivede le norme sulle detrazioni per i lavori per la casa, sono stati rivisti il bonus per la messa in sicurezza degli edifici e l’ecobonus per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei condomini. Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici, oltre alla “classica” versione (50% di detrazione per il 2017 e 36% dal 2018) che agevola tutti i lavori di messa in sicurezza per ogni tipo di immobile anche nelle zone 4 (quelle a rischio sismico meno marcato), ve ne è una potenziata rivolta a case ed edifici produttivi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, vale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e prevede una detrazione crescente in funzione dei miglioramenti antisismici per l’edificio.

    Si parte con il 50% riconosciuto senza condizioni, al 70% (75% per i condomìni) se si migliora di una classe di rischio sismico fino all’80% (85 per i condomìni) se le classi di miglioramento sono due. Bisognerà tuttavia attendere il decreto che dovrà definire le classi di rischio sismico anche per capire le dimensioni dell’investimento necessario.

    Per il risparmio energetico la legge di bilancio agisce su due fronti, da un lato proroga fino al 31 dicembre 2017 le detrazioni Irpef/Ires del 65% riservate ad interventi su singole unità immobiliari, dall’altro prolunga fino al 31 dicembre 2021 la detrazione del 65% per l’efficientamento energetico su parti comuni di edifici condominiali.

    Per i soli lavori condominiali, vengono introdotte due detrazioni al 70% e al 75% riservate rispettivamente a chi interviene almeno sul 25% dell’involucro del condominio e a chi raggiunge almeno la qualità media di prestazione energetica ed estiva prevista dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

    Viene confermata senza variazioni per il 2017 la detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio, che vale per tutti gli interventi (la manutenzione ordinaria è ammessa solo in condominio) anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno prossimo (principio di cassa) fino a 96mila euro per unità.

    Per i lavori condominiali che godono dei bonus del 75% e 85% a decorrere dal 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito:

    • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
    • a soggetti privati (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari);
    • con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

    Le modalità attuative dell’opzione dovranno essere definite con provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017.

    Strutture ricettive con tax credit a recupero biennale

    Il D.L. 83 del 31 maggio del 2014 all’articolo 9, ha introdotto un credito d’imposta del 30%, (per spese sostenute fino ad un massimo di 200mila euro) a favore delle imprese alberghiere esistenti al primo gennaio 2012, calcolato sull’importo delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per eliminazione delle barriere architettoniche. I soggetti ammessi e gli interventi agevolabili sono indicati nel D.M. 7 maggio 2015, che, da un punto di vista soggettivo, ha definito la struttura alberghiera come la struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici.

    Gli interventi agevolabili si possono sintetizzare in manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, comprese le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, sia da interno che da esterno, quelle relative al rifacimento o alla sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione e quelle relative a beni, di varia natura, per la convegnistica, parchi giochi e centri benessere.

    La legge di bilancio conferma il tax credit per i periodi d’imposta 2017 e 2018, e incrementa l’agevolazione portandola al 65% a condizione, che gli interventi abbiano anche la finalità di realizzare opere di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione antisismica, di riqualificazione energetica e di acquisto di mobili.

    Il credito viene esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, così come definita dalla legge 20/1996 e dalle norme regionali.

    L’importo del credito va diviso in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti massimi individuati dalla norma stessa ovvero 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019, e 60 milioni di euro nel 2020.

    Per quanto concerne il bonus mobili, rimane la detrazione Irpef del 50% già riconosciuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici collegato alla manutenzione straordinaria. Tale possibilità resta per tutto il 2017, ma solo per acquisti abbinati a interventi edilizi iniziati dal 1° gennaio 2016. Per la documentazione dei lavori che sono iniziati nel 2016 non vi sarà nessun problema in presenza di titoli abilitativi, e per le attività di edilizia libera è sufficiente una autocertificazione in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e occorre attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

    Restano invariate le altre condizioni per la detrazione del 50% sugli arredi. Rimane invariata l’agevolazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto della ristrutturazione.

    Invariato inoltre il tetto di spesa agevolata, pari a 10mila euro con recupero in dieci rate annuali.

    Scompare invece l’agevolazione Irpef che consentiva alle giovani coppie under 35 di usufruire del bonus mobili (fino a 16mila euro) anche senza collegarlo a un intervento edilizio agevolato.

    Attività di ricerca e sviluppo

    La legge di bilancio 2017 certifica l’introduzione delle modifiche favorevoli per le imprese relativamente alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo previste all’articolo 3 del D.L. 145/2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014.

    Le modifiche comportano l’allungamento del periodo di maturazione del credito, l’incremento della percentuale di agevolazione per talune spese e del tetto massimo annuale, nonché l’estensione dell’agevolazione alla ricerca commissionata dall’estero.

    Le modifiche avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti solari), con la conseguenza che ci saranno due diverse modalità di conteggio del credito: una per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.

    La prima rilevante novità è costituita dal fatto che l’ambito temporale dell’agevolazione (che resterà ancora conteggiata con modalità incrementali rispetto alle spese del triennio 2012-2014) viene esteso di un anno.

    Pertanto mentre in precedenza il credito spettava per le spese sostenute nel periodo 2015-2019, ora esso spetterà per le spese del periodo 2015-2020.

    In secondo luogo, il credito potrà essere conteggiato nella misura del 50% su tutte le spese ammesse al comma 6 dell’articolo 3 del D.L. 145/2013 e, quindi, non è più prevista l’aliquota ridotta del 25% per le quote di ammortamento sulle spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio e per le spese per competenze tecniche e privative industriali.

    Tale modifica non solo allargherà la possibilità di fruire del credito, ma semplificherà anche i conteggi dei contribuenti, poiché non sarà più necessario segmentarli a seconda della tipologia di spese sostenute, per tenere conto della diversa aliquota di agevolazione. Significativo è anche l’incremento del limite annuo del credito, che è elevato da 5 milioni a 20 milioni di euro.

    Una importante novità è costituita dall’introduzione della previsione secondo cui il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni. La disposizione intende porre rimedio ad una problematica della precedente disciplina, infatti essendo esclusi dal novero dei beneficiari i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi, nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, ad una impresa residente (o alla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente), né la prima per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde commissionarie dell’attività, potevano beneficiare del credito d’imposta.

    Il regime di cassa

    La nuova legge di bilancio introduce dal 2017 il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap delle imprese in contabilità semplificata. Tale regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria (nel quale occorre permanere per almeno 3 anni).

    Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti. Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni e si applicano, pertanto, i relativi chiarimenti interpretativi forniti dall’agenzia delle Entrate.

    Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i contribuenti di modeste dimensioni che possono però, scegliere di considerare quale data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini dell’Iva. Il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa), dei dividendi e degli interessi “percepiti” nel periodo di imposta e quello delle spese “sostenute” nel periodo stesso.

    La differenza va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali e su crediti e le deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.

    Non concorrono invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze, ma nel primo anno di applicazione del nuovo regime vanno dedotte le rimanenze finali dell’anno precedente. Criteri analoghi si applicano anche ai fini dell’Irap. Non è mutato il regime delle perdite, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi.

    Proroga dei maxiammortamenti

    La legge di bilancio 2017 ha prorogato la disciplina del maxiammortamento, con esclusione dei veicoli non strumentali, e introduce un incentivo “rafforzato” (iperammortamento) per alcuni beni materiali ad alto contenuto tecnologico, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, vi è inoltre la previsione della possibilità di maggiorare del 40% gli investimenti in alcuni beni immateriali (software) effettuati dai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento.

    Un primo intervento riguarda l’estensione di un anno dell’incentivo per l’acquisto (in proprietà o in leasing) dei beni strumentali introdotto dalla Stabilità 2016. Sono quindi agevolati con la maggiorazione del 40% del costo fiscale ammortizzabile gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con la possibilità di incentivare anche gli investimenti perfezionati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

    Per individuare la data di effettuazione dell’investimento come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 26 maggio 2016, valgono i criteri generali indicati nel Tuir, in base al quale si fa riferimento alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.

    Sono esclusi dalla proroga i veicoli ed i mezzi di trasporto, diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa. Restano confermate le esclusioni per i beni con coefficiente ordinario di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, nonchè alcuni beni utilizzati nei settori regolamentati.

    In aggiunta alla proroga del super ammortamento, viene introdotta la possibilità di maggiorare del 150%, il costo fiscale ammortizzabile relativo a determinati beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (indicati dalla legge stessa, allegato A) a condizione che i beni stessi siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si deve trattare quindi di macchinari “intelligenti” in grado di dialogare tra loro, in base a determinate tecnologie. Per tali beni se acquistati (anche in leasing) nel periodo agevolabile sarà possibile ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o produzione.

    Per i soli soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica, si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni indicati nell’allegato B della legge che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti nell’allegato A.

    Per beneficiare dell’iperammortamento o del superammortamento dei software, è richiesta un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa attestante che il bene possiede determinate caratteristiche tecniche (tali da includerlo nell’allegato A o B), e che lo stesso
    è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
    Per gli acquisti di costo unitario superiori a 500mila euro l’attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato. Per la fruizione del beneficio, la maggiorazione del 40%, così come quella del 150%, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, e che pertanto deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione (o interconnessione) del bene, ridotti a metà per il primo esercizio. Nel caso di investimento in leasing, l’incentivo imputabile ai canoni andrà ripartito lungo la durata “fiscale” del contratto a prescindere dalla durata (circolare 23/E/2016).

    Rifinanziamento della Sabatini-ter

    Vi sarà più tempo per accedere ai finanziamenti della Sabatini-ter (strumento di agevolazione disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 69/2013) che, nel contempo, focalizza in maniera più definita il suo raggio di azione sugli investimenti in nuove tecnologie.

    E’ stato allungato l’arco temporale di operatività dell’incentivo che, con le modifiche apportate, sarà fruibile fino a tutto il 2018. La legge di bilancio ha previsto l’impiego di ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023.

    Viene destinata una quota rilevante delle nuove risorse (una riserva del 20%), allo scopo di favorire gli investimenti finalizzati alla transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e l’incremento dell’innovazione e dell’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo o di prodotto.

    La norma inoltre chiarisce non solo il target soggettivo, ma anche quello oggettivo della quota di risorse vincolata.

    L’attenzione si concentra sugli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D e Radio frequency identification (Rfid), nonché per i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per tali investimenti è disposta non solo la citata “riserva” di risorse, ma anche la maggiorazione del contributo in misura pari al 30 per cento del valore stabilito dalla norma.

    Fonte – eDotto