Con due distinti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati nel mese di gennaio i modelli di dichiarazione Iva annuale, con le relative istruzioni, per l’anno 2016, (Mod. Iva 2017) e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.
    Nel modello sono recepite le novità, applicabili nell’anno 2016, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017. Sono stati introdotti i quadri VN e VG, riservati rispettivamente ai soggetti che, nel 2016, hanno presentato dichiarazioni integrative “a favore” oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta successivo e ai soggetti che, nel 2017, intendono esercitare l’opzione per avvalersi della procedura dell’IVA di gruppo. Altre modifiche sono state apportate ai quadri VE, VF e VJ per tenere conto delle aliquote e percentuali compensative e dell’estensione del meccanismo del reverse charge.
    Presentazione in via autonoma
    Con la precedente normativa (art. 8, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 in vigore fino al 31 dicembre 2016), la dichiarazione Iva annuale poteva essere presentata a partire dal 1° febbraio fino al 30 settembre. Se invece si optava per la presentazione in forma unificata, con il Modello Unico, il termine di trasmissione era il 30 settembre.
    Le modifiche introdotte dall’art. 4, comma 4, lett. c), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, hanno determinato per il 2016, la presentazione della dichiarazione Iva esclusivamente in via autonoma, entro il prossimo 28 febbraio, per gli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata, sempre in via autonoma, tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
    Il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale dovrà essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione, con la possibilità di rateizzare le somme dovute da tale data con le previste maggiorazioni.
    Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificati dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016.
    Conseguentemente alla introduzione dei nuovi termini di presentazione della dichiarazione, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha eliminato la comunicazione dati Iva, di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, l’abrogazione ha effetto dall’anno d’imposta 2016, per cui quest’anno (la scadenza era proprio nel mese di febbraio) non dovrà essere adempiuto l’obbligo in esame.
    Principali novità in dichiarazione
    Tra le novità presenti nella dichiarazione, assumono rilevanza quelle che riguardano:
    • i beni e servizi soggetti all’aliquota ridotta del 5%;
    • le nuove percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina;
    • l’estensione del reverse charge per le cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco;
    • la compensazione “orizzontale” del credito Iva derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”;
    • la comunicazione dell’opzione per l’applicazione del regime dell’Iva di gruppo.
    Aliquota Iva ridotta
    Tra le novità vi è la previsione di una nuova aliquota ridotta del 5%, per i beni e i servizi indicati nella nuova Parte II-bis della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 in vigore dal 1° gennaio 2016.
    Tali beni e servizi si riferiscono:
    • alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, rese in favore dei soggetti svantaggiati da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto e di convenzioni in genere (contratti stipulati o rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016);
    • alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione, comprese le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
    Le suddette operazioni, se attive, vanno riportate nel nuovo rigo VE21, le corrispondenti operazioni passive devono essere indicate nel rigo VF3.
    Le stesse prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali, se effettuate:
    • da cooperative generiche (divenute ONLUS di fatto) iscritte nella prevista Anagrafe, oppure dagli altri soggetti elencati nel n. 27-ter) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti dall’imposta se rese direttamente in favore dei “soggetti svantaggiati”, se tali prestazioni vengono invece rese tramite appalti o convenzioni con soggetti terzi sono soggette all’aliquota ordinaria (22%);
    • da cooperative non sociali (non ONLUS di fatto), o da altri soggetti non rientranti tra quelli elencati nel n. 27-ter) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, continuano ad essere soggette all’aliquota ordinaria se fornite direttamente ai “soggetti svantaggiati” oppure in virtù di contratti di appalto o di convenzioni in genere con soggetti terzi.
    Altra novità riguarda i trasporti, in particolare dal 1° gennaio 2017 i trasporti urbani di persone effettuati con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non sono più esenti, ma viene applicata l’aliquota ridotta del 5%.
    Con la riformulazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972, che (con la formulazione previgente) considerava esenti da Iva le prestazioni di trasporto urbano di persone rese mediante veicoli da piazza (taxi) o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, rimangono detassate solo le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante i taxi.
    Le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai taxi e dagli altri mezzi di trasporto equiparati (abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare), al pari di quelle di trasporto extraurbano effettuate con qualsiasi mezzo, continuano ad essere imponibili con l’aliquota ridotta del 10%.
    Percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini vivi
    Con la Legge n. 208/2015 sono state ridefinite le aliquote compensative per i soggetti che operano nel regime Iva speciale per il settore agricolo, che, in presenza dei requisiti previsti, rappresenta il regime naturale salvo la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta ordinaria.
    La cessione dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è soggetta all’imposta con l’aliquota propria dei singoli prodotti (ad eccezione dei conferimenti alle cooperative, consorzi ed altri organismi associativi e delle cessioni compiute dai soggetti esonerati). La detrazione va applicata con le percentuali di compensazione stabilite, dal D.M. 26 gennaio 2016, in attuazione di quanto previsto dal comma 908 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016.
    Per il 2016, le percentuali di compensazione sono pari:
    • al 7,65%, per gli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (la percentuale precedente era il 7%);
    • al 7,95%, per gli animali vivi della specie suina (la precedente era il 7,3%).
    Tali percentuali saranno a regime pari al 10%:
    • per il latte fresco non concentrato non zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati (in precedenza la percentuale di compensazione era dell’8,8%, a fronte di un’aliquota Iva del 10% applicabile alle relative cessioni);
    • per gli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, escluso il latte fresco, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.
    Le nuove percentuali di compensazione introdotte dal D.M. 26 gennaio 2016 sono state recepite nella dichiarazione Iva 2017, in particolare:
    • per le operazioni attive nella Sezione 1 del quadro VE al posto del rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%, sono stati inseriti tre nuovi righi (VE5, VE6 e VE10) dove indicare le operazioni con le nuove percentuali di compensazione (7,65%, 7,95% e 10%);
    • allo stesso modo per le operazioni passive nella Sezione 1 del quadro VF è stato soppresso il rigo VF3, dove andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7% e, inoltre, sono stati inseriti tre nuovi righi (VF3, VF6 e VF7) dove indicare le operazioni, rispettivamente, con aliquota del 5% e con percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%;
    • nella Sezione 3-B del quadro VF è stato soppresso il rigo VF41, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Sono stati inseriti tre nuovi righi (VF43, VF44 e VF48) per indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%.
    Estensione del reverse charge per cessioni di tablet, PC, laptop e console da gioco
    Il D.Lgs. n. 24 del 11 febbraio 2016 ha modificato l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco.
    Con tale modifica, l’inversione contabile è prevista per le suddette cessioni, nonché per quelle di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
    La nuova disposizione ha portata innovativa nella parte in cui estende il reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco, in conformità all’art. 199-bis della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate, tra l’altro, le operazioni di cui alla lett. h) della Direttiva, che fa riferimento alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco.
    Nella dichiarazione Iva sono stati modificati i quadri VE e VJ. Per quanto riguarda l’ambito applicativo dell’inversione contabile, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, ha precisato che la traslazione dell’obbligo d’imposta si applica ai beni classificati nella Nomenclatura Combinata (NC) con i codici 9504 50 00 e 8471 30 00 e che, ai fini della loro individuazione, non rileva la denominazione “commerciale”, ma la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di NC.
    L’Agenzia ha limitato l’applicazione dell’inversione contabile prevista per i tablet PC, laptop e le console da gioco alle cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
    Tuttavia sul piano normativo il nuovo art. 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 si riferisce alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale, con ciò risulta evidente che per la prima tipologia di operazioni non è previsto uno specifico riferimento allo stadio commerciale in cui le cessioni devono essere effettuate per rientrare nel meccanismo del reverse nell’ambito del reverse charge.
    Compensazione “orizzontale” del credito Iva
    Con le ulteriori modifiche previste dal D.L. 193/2016, le dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta o una maggiore o minore eccedenza detraibile, tramite la presentazione di una successiva dichiarazione, non oltre i termini di decadenza del potere di accertamento stabiliti dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
    La nuova disciplina equipara la dichiarazione integrativa a favore del fisco con quella a favore del contribuente, anche relativamente i termini per la correzione.
    La modifica normativa serve a rimediare gli effetti generati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13378 del 30 giugno 2016, che ha limitato la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998.
    Tale impostazione, anche se confermata dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, determinava un disallineamento rispetto all’ipotesi in cui la dichiarazione integrativa fosse stata a favore del fisco, essendo consentita la presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza dell’accertamento, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.
    Presentando la dichiarazione a favore del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, era possibile compensare, con il Mod. F24, l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione stessa.
    Oltre tale termine era necessario presentare istanza di rimborso per poter recuperare il credito IVA, ma questa possibilità risultava preclusa in tutte quelle situazioni in cui non vi fosse un maggiore versamento da chiedere in restituzione (es. maggiore credito).
    La nuova disciplina regola l’utilizzo dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile.
    Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, tale credito può essere, alternativamente, portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione nel Mod. F24, o chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa.
    Se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il credito può essere, in via alternativa, chiesto a rimborso, ove ne ricorrano i requisiti per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, ovvero utilizzato in compensazione nel Mod. F24, solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
    In conseguenza delle suddette novità è stato istituito il nuovo quadro VN (Dichiarazioni integrative a favore), riservato ai soggetti che nel 2016 hanno presentato una dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi del comma 6-bis dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
    Nel quadro deve essere esposto l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile che può essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24.
    Regime dell’Iva di gruppo
    L’art. 1, comma 27, lett. b), della Legge n. 232/2016 ha sostituito l’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che l’ente o società controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per il versamento con la dichiarazione Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione.
    Dal 2017, l’opzione per il regime dell’IVA di gruppo non deve essere più comunicata con il Mod. IVA 26, ma direttamente nella dichiarazione annuale utilizzando il nuovo quadro VG (Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate). Il quadro è costituito da due sezioni in cui vanno indicati, rispettivamente:
    • i dati relativi alle società commerciali che partecipano alla compensazione IVA;
    • i dati relativi alle società che partecipano alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA.
    A differenza del Mod. IVA 26, che doveva essere trasmesso entro il termine per la liquidazione e il versamento dell’IVA relativa al mese di gennaio dell’anno per il quale ha efficacia l’opzione, la comunicazione dell’opzione nell’ambito del quadro VG avviene nella dichiarazione presentata nell’anno a decorrere dal quale l’opzione medesima ha già effetto.

     

     

    fonte: eDotto